Statuto Centro Studi Ambrosoli

STATUTO

del

Centro Studi GIORGIO AMBROSOLI

Laboratorio di Diritto Applicato

STATUTO

PARTE I

PRINCIPI E REGOLE GENERALI

Art. 1 - Natura e finalità.

1.1 Il Centro Studi Giorgio Ambrosoli - Laboratorio di Diritto Applicato, di seguito "Centro Studi", o, più brevemente, "Centro" è costituito nella forma dell'associazione non riconosciuta di diritto italiano.

1.2 Configura una istituzione culturale indipendente ed autonoma i cui fini si sostanziano nello studio, nella promozione e nella produzione della conoscenza giuridica, integrata con lo studio dell'economia, della sociologia e di qualsivoglia ulteriore materia connessa, complementare o propedeutica al diritto, con specifico riguardo alla fase applicativa della norma e con particolare interesse per i profili etici.

1.3 Non persegue scopo di lucro.

1.4 Il Centro è intitolato alla memoria dell'Avvocato Giorgio Ambrosoli, il quale - prestato alla tutela del bene pubblico - non abdicò innanzi alle più alte difficoltà e minacce, fino a sacrificare la propria vita nella consapevolezza della responsabilità che gli era stata conferita; uomo libero e onesto, professionista curioso e preparato, interpretò ed applicò il diritto con rettitudine, scrupolo, audacia ed efficacia, nella convinzione che esso solo - libero da condizionamenti ed ambizioni - incarni l'interesse della collettività.

Art. 2 - Sede e durata.

2.1 Il Centro ha sede in Milano presso l’Ordine degli Avvocati (Via Carlo Freguglia n. 1 – 20122 Milano). La Sede è modificabile mediante deliberazione del Consiglio, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio, sempre con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è altresì legittimato ad istituire sedi secondarie, nonché uffici di rappresentanza e/o sedi amministrative in Italia e all'estero.

2.2 Il Centro ha durata illimitata.

Art. 3 - Associati. Requisiti per l'ammissione.

3.1 Gli Associati sono persone fisiche, persone giuridiche o altri enti, riconosciuti e non, pubblici e privati, di qualsivoglia nazionalità, che, condividendo le finalità del Centro e trovandosi in possesso dei requisiti di seguito specificati, chiedano ed ottengano l'ammissione da parte del Consiglio.

3.2 Gli associati definiti "onorari" sono esonerati dall'onere della domanda d'ammissione, giusto disposto di cui al punto 4.4.

3.3 Costituiscono requisiti per l'ammissione: per le persone fisiche, il possesso di comprovata conoscenza, esperienza e competenza in materia giuridica o economica, ovvero in materie comunque attinenti il profilo applicativo della norma, nonché il possesso di riconosciuta professionalità ed integrità morale; per le persone giuridiche e per gli altri enti, la circostanza di operare nel campo del diritto o dell'economia o della formazione nelle materie di cui sopra o in materie connesse, complementari o propedeutiche; ovvero di operare in campi nei quali siano comunque attuabili i principi e gli scopi del presente statuto; nonché, in ogni caso, il possesso di una elevata reputazione scientifica e morale.

3.4 Sia nel caso delle persone fisiche, sia nel caso delle persone giuridiche e di altri enti, costituisce ulteriore requisito per l'ammissione la manifesta condivisione delle finalità del Centro.

3.5 Il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di cui sopra spetta in via esclusiva e discrezionale al Consiglio.

Art. 4 - Associati. Categorie.

4.1 Gli associati si distinguono in tre categorie:

a. ordinari

b. benemeriti

c. onorari.

4.2 Sono definiti "ordinari" gli associati che non rientrino nelle categorie di seguito descritte.

4.3 Sono definiti "benemeriti" gli associati i quali, attraverso l'elargizione di contributi in denaro e/o in natura, assicurino o concorrano significativamente ad assicurare al Centro, in maniera continuativa, le risorse necessarie a svolgere la propria attività. 

4.4 Sono definiti "onorari" gli associati tali nominati d'iniziativa del Consiglio, in ragione di riconosciuti meriti in campo giuridico, economico o sociale.

4.5 L'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate può mutare nel tempo in ipotesi di mutamento dei requisiti in capo all'associato.

4.6  Fermo il disposto di cui all'art. 3.5, l'assegnazione alla categoria d'appartenenza spetta in via esclusiva e discrezionale al Consiglio.

Art. 5 - Associati. Procedura d'ammissione. Doveri. Cessazione.

5.1 L'ammissione al Centro Studi, fatto salvo quanto sopra precisato in merito agli associati onorari, avviene a seguito di domanda presentata per iscritto dall'aspirante.

5.2 Il Consiglio, valutati i requisiti dell'aspirante, decide sulla domanda, stabilendo contestualmente, in caso di ammissione, la categoria d'appartenenza dell'associato.

5.3 L'associato ha il dovere di rispettare il presente statuto; di prendere parte fattivamente, compatibilmente con la propria attività professionale principale, alle iniziative promosse dal Centro; di mantenere costantemente un contegno personale e professionale ineccepibile; di pagare la quota annua di partecipazione nella misura fissata dal Consiglio.

5.4 Gli associati onorari, fermo il resto, non hanno l'obbligo di pagamento della quota annua d'iscrizione.

Art. 6 - Fondo comune.

6.1 Il fondo comune del Centro è costituito ed alimentato:

a. dalle quote annue d'iscrizione;

b. dai contributi in denaro e/o in natura degli associati benemeriti;

c. da eventuali contributi volontari da parte degli associati ordinari e onorari, nonché da parte di imprese ed enti, privati e pubblici, o di terzi in genere;

d. da eventuali entrate, ferma l'assenza di finalità lucrative, derivanti da attività scientifiche organizzate anche in collaborazione con terzi, quali conferenze, convegni, pubblicazioni e simili.

6.2 Durante la vita del Centro non è ammessa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve, né in forma diretta, né in forma indiretta.

Art. 7 - Esercizio finanziario.

7.1 L'esercizio finanziario ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Il primo esercizio decorre dalla data dell'atto costitutivo del Centro.

PARTE II

ORGANI

Art. 8 - Tipologia degli organi.

8.1 Sono organi del Centro:

A. l'Assemblea;

B. il Consiglio;

C. il Collegio dei Revisori dei Conti.

8.2 Eventuali compensi per l'attività svolta in relazione alla nomina in uno o più, ove compatibili fra loro, degli organi di cui sopra, verranno stabiliti dal Consiglio, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

8.3 A prescindere dalla previsione o meno del compenso, eventuali spese sostenute per l'attività svolta in ragione della nomina di cui sopra saranno rimborsate agli aventi diritto, dietro presentazione di idoneo giustificativo.

Art. 9 - Assemblea. Composizione e funzionamento.

9.1 L'Assemblea comprende tutti gli associati i quali, a condizione di essere in regola con il pagamento delle quote, ove tenuti, esercitano il diritto d'intervento e di voto, con facoltà di farsi rappresentare per delega da un altro associato.

9.2 Ciascun associato non può essere portatore di più di 10 (dieci) deleghe.

9.3 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione, anche per delega, di metà degli associati più 1 (uno).

9.4 In seconda convocazione, da tenersi anche in pari data, con un intervallo di almeno 2 (due) ore rispetto alla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

9.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

9.6 La convocazione dell'Assemblea spetta al Consiglio e deve avvenire almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre, attraverso strumenti di comunicazione oggettivamente idonei, compresa la posta elettronica, a cura del Presidente del Consiglio.

Art. 10 - Assemblea. Compiti.

10.1 L'Assemblea è ordinaria, nonché, in base alle competenze di seguito stabilite, straordinaria.

10.2 In sede ordinaria:

a. nomina il Consiglio;

b. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;

c. approva il bilancio;

d. delibera su qualsiasi altro argomento non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria e/o di altri Organi.

10.3 In sede straordinaria:

a. delibera su eventuali proposte di modifica statutaria;

b. delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;

c. delibera sulle altre materie che per legge le fossero demandate.

Art. 11 - Consiglio. Composizione.

11.1 Il Consiglio, si compone da 5 (cinque) a 10 (dieci) membri – a seconda della decisione dell’Assemblea al momento della nomina – , compreso il Presidente, scelti preferibilmente fra gli associati persone fisiche, aventi anzianità associativa di almeno 2 (due) anni, nonché fra i soggetti indicati dagli associati persone giuridiche o altri enti, aventi pari anzianità associativa; e in ogni caso fra soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione al Centro in qualità di associati ordinari.

11.2 Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni. Non sussistono limiti alla rieleggibilità dei singoli o dell'intero Consiglio.

11.3 La nomina, a cura dell'Assemblea ordinaria, avviene dietro proposta degli associati, sulla base di candidature singole o di liste.

11.4 Nell'ipotesi di presentazione di più liste, il numero di Consiglieri è sin da ora fissato in 10 (dieci) e sarà assicurata la rappresentanza delle minoranze mediante attribuzione, a ciascuna lista, di un numero di Consiglieri proporzionale alla percentuale di voti ottenuta.

11.5 In caso di contestazioni il Collegio dei Revisori, anche in caso di prorogatio, assumerà il ruolo di comitato elettorale, con ampi poteri decisionali ai fini della nomina dei nuovi Organi.

11.6 Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero organo si considererà decaduto. In tal caso il Collegio dei Revisori procederà alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per far luogo alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 12 - Consiglio. Compiti e funzionamento.

12.1 Il Consiglio:

a. amministra il Centro, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria;

b. a tal fine gestisce il fondo comune e predispone il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori;

c. nomina nel proprio seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere (che potrà coincidere con il Vice Presidente);

d. ove lo ritenga necessario per il funzionamento del Centro, può nominare, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, un Direttore del Centro, che avrà il compito di promuovere e coordinare l’attività scientifica e che potrà anche coincidere con il presidente o con un altro componente del Consiglio, determinandone i compiti specifici e/o generali e la durata dell’incarico;

e. sempre ove lo ritenga necessario per il funzionamento del Centro, può nominare, sentito anche il Direttore, ove eletto, una Commissione Scientifica, determinandone i compiti specifici e/o generali, la durata dell’incarico e la composizione;

f. stabilisce eventuali compensi a favore degli Organi associativi;

g. decide sull'ammissione e, ove necessario, sulla cessazione degli Associati;

h. formula all'Assemblea eventuali proposte di modifica statutaria;

i. nei casi d'urgenza è legittimato apportare allo statuto le modifiche che dovessero rendersi necessarie per ragioni di adeguamento a norme di legge o regolamentari cogenti, fermo il dovere, in tal caso, di sottoporre tali modifiche per ratifica alla prima Assemblea utile.

12.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante avviso inviato con qualsiasi mezzo idoneo, compresa la posta elettronica e si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale.

12.3 Ciascun consigliere può farsi rappresentare per delega da un altro consigliere e ciascuno può essere portatore di un numero massimo di 4 (quattro) deleghe.

12.4 E' ammessa la riunione telefonica o per tele/video conferenza.

12.5 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti e ove necessario, in quanto stabilito dal presente statuto, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di parità, il voto del Presidente o del Vice Presidente che eventualmente ne supplisca l'assenza o l'impedimento, vale doppio.

12.6 Alle riunioni del Consiglio partecipa, per l’esercizio delle proprie funzioni, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 13- Collegio dei Revisori dei Conti. Requisiti e composizione.

13.1 Il Collegio dei Revisori, di seguito "Collegio", è nominato dall'Assemblea.

13.2 I Revisori sono scelti preferibilmente fra gli associati o comunque fra soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione al Centro in qualità di associati ordinari, che si distinguano per l'elevato standing professionale e per l'indiscussa positiva reputazione morale.

13.3 Si compone di cinque membri, compreso il Presidente, di cui tre effettivi e due supplenti.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti. Compiti e funzionamento.

14.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo e contabile.

14.2 A tal fine:

a) prende parte alle riunioni del Consiglio e, ove nominato, del Comitato Esecutivo, oltreché nei casi in cui sia da tali organi invitato;

b) in tali sedi e ogni qualvolta sia a ciò richiesto dal Consiglio o dal Comitato, esprime pareri di conformità amministrativa e contabile;

c) vigila costantemente, per quanto di propria competenza, sull'attività del Centro;

d) segnala senza indugio al Consiglio e, nei casi più gravi all'Assemblea, le anomalie eventualmente riscontrate;

e) presenta all'Assemblea la propria relazione annuale sul bilancio;

f) svolge gli ulteriori compiti espressamente previsti nel presente Statuto.

14.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce con la periodicità e secondo le modalità fissate tempo per tempo dal proprio Presidente.

PARTE III

RAPPRESENTANZA E ATTIVITA'

Art. 15 - Rappresentanza esterna.

15.1 La firma e la legale rappresentanza del Centro competono, in via disgiuntiva, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, ove nominato, al Direttore.

15.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la firma e la legale rappresentanza compete in sua vece, in via disgiunta, al Vice Presidente o al Segretario Tesoriere. La sottoscrizione di un documento da parte del Vice Presidente o del Segretario Tesoriere comprova di per sé – nei confronti dei terzi – l’assenza o l’impedimento del Presidente del Consiglio.

15.3 Il Presidente del Consiglio e, nel caso di supplenza, il Vice Presidente o il Segretario Tesoriere, esercitano il potere rappresentativo esterno in relazione ad ogni e qualsiasi atto e contratto attinenti l'amministrazione dell'Associazione; mentre il Direttore, ove nominato, esercita tale potere nei limiti e in relazione all’incarico ricevuto al momento della nomina.

Art. 16 - Attività del Centro.

16.1 Il Centro è legittimato a porre in essere tutte le attività necessarie, utili o strumentali al raggiungimento delle finalità stabilite dal presente statuto, conformemente alle indicazioni espresse dagli Organi associativi, secondo le rispettive competenze.

16.2 A titolo meramente esemplificativo l'attività del Centro si realizza attraverso:

a) l'organizzazione di seminari, convegni, incontri e dibattiti;

b) la creazione di rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca, altri Enti aventi finalità scientifiche;

c) la promozione della pubblicazione di documenti d'approfondimento sui temi di diritto applicato;

d) la promozione della pubblicazione di opere scientifiche;

e) l'organizzazione di concorsi per l'assegnazione di borse di studio;

f) l'assunzione di tutte quelle iniziative scientifiche che risultino idonee a produrre, promuovere e diffondere la cultura del diritto applicato e dell'etica nel diritto applicato.

16.3 Nello svolgimento delle proprie attività il Centro terrà fede al principio dell'assenza di scopo di lucro, fatta salva l'ipotesi di eventuali entrate, come previste dall'art. 6.1.d) del presente statuto, derivanti da attività scientifiche organizzate anche in collaborazione con terzi, quali conferenze, convegni, pubblicazioni e simili.

PARTE IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 17 - Struttura. Ricercatori.

17.1 Per l'attività di studio, approfondimento e ricerca il Centro potrà avvalersi dell'opera di ricercatori.

17.2 In tale caso, il numero dei ricercatori è stabilito tempo per tempo dal Consiglio, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, dietro proposta del Direttore ove nominato.

17.3 Il rapporto di collaborazione con i ricercatori viene regolato secondo le forme e modalità stabilite tempo per tempo dal Consiglio, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, dietro proposta del Direttore ove nominato.

17.4 Il lavoro dei ricercatori si svolge secondo le linee stabilite dal Consiglio e, sotto la guida dello stesso e, ove nominato, del Direttore.

Art. 18 - Struttura. Segreteria.

18.1 Per l'attività di supporto segretariale il Centro si avvale dell'opera di una Segreteria.

18.2 La composizione, la struttura e il tipo di rapporto di collaborazione con gli addetti alla segreteria sono stabiliti tempo per tempo dal Consiglio, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19 - Norma di rinvio.

19.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto valgono le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute di diritto italiano.


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